Art. 2.
(Istituzione del Fondo per gli interventi in favore dei cittadini italiani militari e civili vittime delle persecuzioni naziste).

      1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 1275 è inserito il seguente:

      «1275-bis. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito Fondo per gli interventi in favore dei cittadini italiani militari e civili vittime delle persecuzioni naziste. A tale Fondo, utilizzato in via prioritaria per l'erogazione degli indennizzi di cui al comma 1272-bis, nonché per finanziare iniziative e progetti volti alla conservazione della memoria, alla testimonianza ed alla ricerca storica, affluiscono:

          a) un contributo dello Stato, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009;

          b) eventuali liberalità di enti pubblici e privati, fondazioni, associazioni e singoli cittadini;

 

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          c) eventuali contributi di provenienza estera erogati da soggetti privati, aziende, istituzioni e Stati».

      2. Al comma 1275 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «aventi diritto» sono aggiunte le seguenti: «alla concessione della medaglia di cui al comma 1272 e all'erogazione dell'indennizzo di cui al comma 1272-bis».